Imballaggi e raccolta differenziata
In Tuto Chimica prestiamo attenzione alla scelta e alla gestione degli imballaggi dei nostri prodotti, con l'obiettivo di favorire una corretta raccolta differenziata e il recupero dei materiali.
Come differenziare i nostri imballaggi
Gli imballaggi possono essere composti da più componenti. Per questo, sulle confezioni riportiamo le indicazioni relative ai materiali e al loro corretto conferimento.
Per una corretta raccolta differenziata:
-
separa i diversi componenti dell'imballaggio quando possibile;
-
verifica il materiale indicato sull'etichetta;
-
conferisci ogni componente secondo le modalità previste dal tuo Comune;
-
assicurati che il contenitore sia completamente svuotato prima del conferimento.
Un esempio
Per i nostri flaconi in plastica, le indicazioni riportate sull'etichetta identificano i materiali che compongono l'imballaggio e ne indicano la raccolta.
Le modalità di raccolta possono variare localmente: verifica sempre le disposizioni del tuo Comune.
Informazioni ambientali
Le informazioni sulla composizione degli imballaggi e sulla loro corretta gestione sono riportate sulle confezioni dei prodotti.
Per i prodotti acquistati online, le informazioni ambientali sono disponibili anche nella relativa scheda prodotto attraverso le immagini dell'etichetta e le informazioni presenti sul sito.
Tuto Chimica segue l'evoluzione della normativa italiana ed europea sugli imballaggi, compreso il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), adeguando progressivamente le proprie informazioni e i propri imballaggi alle disposizioni applicabili.
Sotto riportiamo il documento originale aggiornato relativo alla normativa.
REGOLAMENTO (UE) 2025/40 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
ai sensi del Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), Allegato VIII
Sistema di imballaggio modulare — dichiarazione unica
1-Identificazione univoca dell'imballaggio
N. dichiarazione: DOC-PPWR-2026-01
La presente dichiarazione di conformità UE è redatta ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento (UE) 2025/40 e secondo la struttura tipo di cui al suo Allegato VIII.
Essa si applica a tutte le configurazioni di imballaggio elencate nell’Allegato B, in quanto composte esclusivamente da componenti registrati nell’Allegato A.
Decorrenza e validità.
La presente dichiarazione ha validità a decorrere dal 12 agosto 2026, data a partire dalla quale il Regolamento (UE) 2025/40 si applica ai sensi del suo articolo 71, e resta valida fino a successive modifiche derivanti da integrazioni di carattere tecnico o da variazioni dei sistemi di imballaggio descritti al successivo capitolo 4.
Al verificarsi di tali eventi il fabbricante emette una nuova dichiarazione di conformità, identificata da un proprio numero e da una propria data di emissione. La nuova emissione sostituisce integralmente la presente dichiarazione, che cessa di avere validità a decorrere dalla data della nuova dichiarazione.
Ambito temporale di applicazione.
Il Regolamento si applica agli imballaggi immessi sul mercato a decorrere dal 12 agosto 2026, intendendosi per immissione sul mercato la prima messa a disposizione dell’imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell’Unione, ai sensi dell’art. 3, punti 9 e 10.
2. Nome e indirizzo del fabbricante
Ragione sociale: TUTO CHIMICA SNC DI GUGLIELMINI ARNALDO & C SNC
Indirizzo: Via Tenente Zanon n 24, 36028 (Rossano Veneto) (VI) Italia
Partita IVA: 02109050241
Contatti: info@tutochimica.it — tel. +39 0424 540023
Rappresentante autorizzato: non applicabile (art. 17 del Regolamento). Il fabbricante è stabilito nell’Unione e adempie direttamente agli obblighi di cui all’art. 15.
3. Responsabilità
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante sopra indicato.
Con il rilascio della presente dichiarazione il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’imballaggio alle prescrizioni stabilite dal Regolamento, ai sensi dell’art. 39, par. 4.
Componenti di cui TUTO CHIMICA è fabbricante.
Per i componenti di cui TUTO CHIMICA SNC DI GUGLIELMINI ARNALDO & C SNC è fabbricante ai sensi dell’art. 3, punto 13 — in quanto fa progettare o fabbricare l’imballaggio su propria specifica e con il proprio nome — la conformità è dichiarata direttamente sulla base della valutazione di conformità condotta a norma dell’art. 38 e della documentazione tecnica redatta conformemente all’Allegato VII (si veda l’Allegato A).
Componenti di cui il fabbricante è il fornitore.
Per i prodotti per i quali il fabbricante ai sensi del PPWR è il fornitore (in particolare i pallet in legno, EPAL e non EPAL), la presente dichiarazione recepisce le rispettive dichiarazioni di conformità UE emesse da tali fornitori. Tali dichiarazioni, unitamente alle informazioni e alla documentazione fornite ai sensi dell’art. 16, sono conservate nel fascicolo tecnico a supporto della presente dichiarazione.
4. Oggetto della dichiarazione - descrizione dell'imballaggio
Oggetto della presente dichiarazione è il sistema di imballaggio impiegato per la spedizione di detersivi e detergenti.
Il sistema è di tipo modulare: non consiste in un imballaggio unico e invariabile, ma in un insieme definito di componenti che vengono combinati tra loro in funzione della destinazione logistica, del volume e della natura della spedizione.
Classificazione dei componenti. I componenti del sistema appartengono a due distinte categorie di imballaggio ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, con conseguenze differenti sull’applicabilità di talune prescrizioni: •
Imballaggio per la vendita (art. 3, punto 5): le scatole in cartone (SC1, SC2, SC3, SC4).
La scatola e il prodotto in essa contenuto costituiscono l’unità di vendita fornita al cliente, che riveste la qualità di utilizzatore finale professionale ai sensi dell’art. 3, punto 23, oppure di distributore quando rivende la scatola nella forma in cui l’ha ricevuta. La scatola è pertanto parte integrante del prodotto venduto e non ha funzione di mero trasporto. •
Imballaggio per il trasporto (art. 3, punto 7): i pallet (EURO-PALLET, EPAL-PALLET, NO-EURO-PALLET), l’interfalda (SHEET-01), il film estensibile (FILM-23-1), il cappuccio di copertura (CAP-01) concepiti per facilitare la manipolazione e il trasporto delle unità di vendita e per evitare danni al prodotto.
Per le vendite online si utilizzano diversi imballaggi multipli che utilizzano buste in PE fornite dal corriere e dai cartoni (SC1; SC2, SC3, SC4) in cui si usano buste in PE con bolle per prevenire danneggiamenti nella spedizione.
Unità di Carico (UDC). Ai fini della presente dichiarazione si definisce Unità di Carico (UDC) il singolo sistema di imballaggio definitivo, ossia l’insieme completo e finito dei componenti di imballaggio che costituiscono l’unità fisica preparata per la spedizione e consegnata al cliente. L’UDC costituisce l’entità elementare univocamente identificata e gestita all’interno del sistema gestionale aziendale, che ne registra la composizione e i relativi codici componente.
In via generale ciascuna UDC è composta come segue:
• una tipologia di pallet, che ne costituisce la base di appoggio e movimentazione (EURO-PALLET, EPALPALLET, NO-EURO-PALLET);
• una tipologia di interfalda, sempre presente, interposta tra il pallet e i piani di carico e tra i piani stessi: l’interfalda base SHEET-01 ;
• una o più tipologie di scatole in cartone, che contengono il prodotto, ne costituiscono l’unità di vendita e sono disposte a strati sul pallet (SC1, SC2, SC3, SC4);
• sigillatura e stabilizzazione, sempre presenti, mediante avvolgimento in film estensibile (FILM-23-1) e applicazione del cappuccio di copertura superiore in polietilene (CAP-01), a esso complementare;
La combinazione dei componenti può variare da spedizione a spedizione; sono tuttavia ammesse esclusivamente le configurazioni di UDC costituite da componenti registrati in Allegato A ed elencate in Allegato B.
Spedizioni senza pallet.
In via del tutto residuale, e nelle vendite online di singole spedizioni di modesta entità possono essere effettuate mediante consegna a mezzo corriere di una o più scatole prive di pallet, ove necessario chiuse con nastro adesivo. Per tali spedizioni si usano anche buste in PE a bolle per prevenire danneggiamenti e conservare il prodotto nella spedizione.
Anche tale imballaggio è costituito esclusivamente da componenti registrati in Allegato A ed è pertanto coperto dalla presente dichiarazione.
L’elenco completo dei componenti, con il relativo fabbricante ai sensi del PPWR, è riportato in Allegato A.
Le configurazioni di UDC effettivamente immesse sul mercato sono elencate in Allegato B.
Rintracciabilità. La rintracciabilità di ciascuna spedizione rispetto alla configurazione di imballaggio impiegata è garantita dal sistema gestionale aziendale, che associa a ogni UDC il corrispondente codice di configurazione.
Tale codice è riportato sui documenti di trasporto che accompagnano le spedizioni e consente di risalire in modo univoco alla configurazione di imballaggio fornita e, per suo tramite, ai singoli componenti che la costituiscono e alla relativa documentazione tecnica.
Identificazione dell’imballaggio (art. 15, par. 5). Su ciascuna scatola è applicata un’etichetta prodotta dal fabbricante, che riporta — tra gli altri dati — il numero di lotto di produzione, il prodotto contenuto nel cartone e le date di produzione e di imballaggio. Tali elementi consentono l’identificazione univoca della singola confezione e la sua riconduzione, attraverso il sistema gestionale aziendale, all’intera catena di tracciabilità e alla documentazione tecnica di riferimento. Per gli altri imballaggi che compongono l’Unità di Carico, sulla sommità e sul fronte dell’UDC — già avvolta in film e chiusa dal cappuccio — è applicata un’etichetta pallet che reca l’intestazione completa del fabbricante (denominazione, indirizzo postale e recapiti), con l’indicazione della sua qualità di fabbricante dell’imballaggio ai sensi del Regolamento, e consente l’identificazione univoca della singola Unità di Carico. L’informazione sul fabbricante dell’Unità di Carico di cui all’art. 15, par. 6, è pertanto apposta direttamente sull’imballaggio per il trasporto.
Il documento di trasporto (DDT) che accompagna la spedizione richiama la presente dichiarazione, disponibile online, e rinvia all’Allegato A per l’indicazione, per ciascuna tipologia di imballaggio, del fabbricante del singolo componente ai fini della tracciabilità della filiera.
Informazioni sul fabbricante (art. 15, par. 6). La medesima etichetta reca i dati dell’azienda come la denominazione commerciale del fabbricante, l’indirizzo postale presso cui può essere contattato e l’indirizzo di posta elettronica.
Si tratta della modalità espressamente prevista dall’art. 15, par. 6, che ammette di rendere disponibili tali informazioni mediante codice QR code o altro supporto dati in alternativa alla loro apposizione in chiaro sull’imballaggio.
Il codice è di tipo statico: i dati sono contenuti nel codice stesso e sono leggibili senza connessione di rete e senza alcuna raccolta di dati personali.
Accanto al codice è riportata la dicitura «Dati fabbricante imballaggio — Reg. (UE) 2025/40, art. 15», così da rendere le informazioni chiare e comprensibili ai sensi dell’art. 15, par. 7.
L’etichetta è applicata su tutte le scatole immesse sul mercato. Qualora un distributore immetta successivamente sul mercato l’imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale, o lo modifichi in modo da condizionarne la conformità, tale distributore è considerato fabbricante ai sensi dell’art. 21 e assume gli obblighi di cui all’art. 15.
5. Conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione
La presente dichiarazione è resa in relazione alla seguente normativa di armonizzazione dell’Unione:
• Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (PPWR), applicabile a decorrere dal 12 agosto 2026 ai sensi del suo articolo 71.
L’oggetto della dichiarazione descritto al capitolo 4 è conforme alle prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura di cui al Capo II del Regolamento. La verifica è stata condotta prodotto per prodotto, poiché ciascuna prescrizione si applica in funzione del materiale, della funzione e della destinazione d’uso del singolo componente di imballaggio; l’esito è sintetizzato nei punti seguenti e riepilogato, articolo per articolo, nella tabella al termine del presente capitolo.
• Art. 5 – Sostanze contenute negli imballaggi. Gli imballaggi sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione (art. 5, par. 1). Per tutti i componenti la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non supera il limite di 100 mg/kg fissato dall’art. 5, par. 4. La conformità è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all’Allegato VII, come prescritto dall’art. 5, par. 6.
• Art. 5, par. 5 – Sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Il divieto si applica agli imballaggi destinati al contatto con i prodotti alimentari; i componenti oggetto della presente dichiarazione non hanno tale destinazione e la prescrizione non risulta pertanto ad essi applicabile. Il fabbricante dispone comunque, per i componenti per i quali è stata acquisita, di attestazione del fornitore circa l’assenza di PFAS aggiunti intenzionalmente.
• Art. 6 – Imballaggi riciclabili. I componenti sono progettati per il riciclaggio di materiali e sono realizzati in materiali (legno, carta e cartone, poliolefine) oggetto di raccolta differenziata e riciclaggio su scala.
I criteri di progettazione per il riciclaggio e le classi di prestazione di riciclabilità A, B o C saranno definiti dagli atti delegati di cui all’art. 6, par. 4, e si applicheranno a decorrere dal 1º gennaio 2030 (classi A o B dal 1º gennaio 2038); la condizione di cui all’art. 6, par. 2, lett. b), si applica dal 1º gennaio 2035.
Il fabbricante aggiornerà la valutazione di riciclabilità secondo tali decorrenze.
• Art. 7 – Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica. La prescrizione riguarda le parti in plastica dell’imballaggio, nella specie i flaconi, le taniche e il film estensibile, e si applica a decorrere dal 1º gennaio 2030, o tre anni dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’art. 7, par. 8, se posteriore.
Alla data della presente dichiarazione il requisito non è pertanto ancora esigibile; il fabbricante ne monitora l’attuazione con il fornitore interessato.
Si comunica comunque che sia i flaconi e le taniche in polietilene vengono fatte sviluppare con plastiche riciclate da 10 a 25 % di plastica riciclata.
I flaconi in PET che contengono i prodotti sono fatti sviluppare con plastiche riciclate da 5 a 15 % in PET riciclato.
I tappi utilizzati per i vari flaconi e taniche sono sviluppati i polipropilene attualmente vergine in quanto non disponibili in altre tipologie.
Il film estensibile che viene usato per avvolgere i pallet è acquistato da fornitori che utilizzano film estensibile riciclato.
• Art. 8 – Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica. Non applicabile: nessuno dei componenti utilizzati è immesso sul mercato con dichiarazione di contenuto a base biologica. •
Art. 9 – Imballaggi compostabili. Non applicabile: nessun imballaggio è progettato o immesso sul mercato come compostabile, né rientra nelle categorie di cui all’art. 9, parr. 1 e 2.
• Art. 10 – Riduzione al minimo degli imballaggi. Tutti i componenti sono progettati secondo il principio di riduzione al minimo del peso e del volume, nel rispetto delle funzioni di protezione, integrità e sicurezza del prodotto trasportato e dei requisiti di movimentazione e stabilità dell’UDC. La valutazione qualitativa è documentata nel fascicolo tecnico ai sensi dell’Allegato VII, punto 2, lett. e).
• Art. 11 – Imballaggi riutilizzabili. I pallet in legno sono concepiti e progettati per essere riutilizzati più volte e soddisfano le condizioni di cui all’art. 11, par. 1, lett. da a) a i); la conformità è dimostrata nelle informazioni tecniche di cui all’Allegato VII. Per i restanti componenti, monouso, l’articolo non è applicabile.
• Art. 12 – Etichettatura dell’imballaggio. Tutti i componenti recano l’etichettatura ambientale che identifica il materiale di composizione, conforme alla Decisione della Commissione 97/129/CE e all’art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006. Per le scatole, quali imballaggi per la vendita, l’obbligo di etichetta armonizzata di cui all’art. 12, par. 1, si applicherà a decorrere dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all’art. 12, parr. 6 e 7, se posteriore: il fabbricante adotterà l’etichetta armonizzata entro tale termine.
Pallet, interfalde e film estensibile, quali imballaggi per il trasporto, sono esclusi dall’obbligo di cui all’art. 12, par. 1, ultimo periodo; l’etichettatura ambientale è comunque apposta dal fabbricante. Per i pallet, quali imballaggi riutilizzabili, si applica altresì l’obbligo di etichettatura di cui all’art. 12, par. 2, a decorrere dal 12 febbraio 2029, fatta salva la deroga per i sistemi a circuito aperto privi di gestore di cui all’art. 12, par. 3.
La tabella seguente riepiloga, per ciascun articolo di imballo, l'esito rispetto ai singoli articoli del Regolamento:
|
Articolo di imballo
|
5
|
5,4
|
5.5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
EURO -PALLET
|
C
|
C
|
NA
|
C
|
NA
|
NA
|
NA
|
C
|
C
|
C
|
|
EPAL-PALLET
|
C
|
C
|
NA
|
C
|
NA
|
NA
|
NA
|
C
|
C
|
C
|
|
NO-EURO-PALLET
|
C
|
C
|
NA
|
C
|
NA
|
NA
|
NA
|
C
|
C
|
C
|
|
SHEET-01
|
C
|
C
|
NA
|
C
|
NA
|
NA
|
NA
|
C
|
NA
|
C
|
|
SC1…SC4
|
C
|
C
|
NA
|
C
|
D
|
NA
|
NA
|
C
|
NA
|
C
|
|
CAP-01
|
C
|
C
|
NA
|
C
|
D
|
NA
|
NA
|
C
|
NA
|
C
|
|
FILM23-1
|
C
|
C
|
NA
|
C
|
D
|
NA
|
NA
|
C
|
NA
|
C
|
Legenda: C = Conforme — NA = Non applicabile — D = requisito con decorrenza differita, non ancora esigibile alla data della presente dichiarazione. La riga «SC1 ... SC14» riepiloga tutte le scatole in cartone, che condividono la medesima valutazione.
¹ Art. 7: contenuto riciclato minimo applicabile dal 1º gennaio 2030, o tre anni dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’art. 7, par. 8, se posteriore.
² Imballaggio per la vendita: reca l’etichettatura ambientale conforme alla Decisione 97/129/CE e al D.Lgs. 152/2006, art. 219, comma 5. L’etichetta armonizzata di cui all’art. 12, par. 1, si applica dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all’art. 12, parr. 6 e 7, se posteriore.
³ Imballaggio per il trasporto: escluso dall’obbligo di etichetta armonizzata di cui all’art. 12, par. 1, ultimo periodo. Reca comunque l’etichettatura ambientale conforme alla Decisione 97/129/CE e al D.Lgs. 152/2006, art. 219, comma 5.
⁴ Come alla nota 3. Trattandosi inoltre di imballaggio riutilizzabile, l’art. 12, par. 2, prevede dal 12 febbraio 2029 un’etichetta che informi dell’attitudine al riutilizzo; per i pallet EPAL la deroga di cui all’art. 12, par. 3, è applicabile, in quanto il pool EPAL è un sistema a circuito aperto privo di gestore ai sensi dell’Allegato VI, parte A, come attestato dal fabbricante nella propria dichiarazione di conformità UE.
6. Norme, specifiche comuni o altre specifiche tecniche applicate
Alla data di rilascio della presente dichiarazione non risultano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riferimenti a norme armonizzate ai sensi dell’art. 36 del Regolamento (UE) 2025/40, né risultano adottate specifiche comuni ai sensi dell’art. 37.
Le norme e i riferimenti elencati di seguito sono pertanto utilizzati quali altre specifiche tecniche pertinenti ai sensi dell’Allegato VII, punto 2, lettera d), iii), e non danno luogo alla presunzione di conformità di cui agli articoli 36 e 37.
La conformità è dimostrata attraverso la documentazione tecnica.
Riferimenti tecnici applicati per ciascun componente:
Componente Norme, specifiche o riferimenti tecnici applicati
EURO-PALLET EN 13698-1, EN 13429, EN 13430; Reg. (CE) 1907/2006 (REACH), come modif. dal Reg. (UE) 2023/1464; IPPC ISPM 15; EPAL Technical Regulations for the Production and Repair of EPAL Euro Pallets; EPAL Technical Regulations for the Quality and Quality Assurance of EPAL Blocks
EPAL-PALLET EN 13429, EN 13430 (tabelle di conformità per unità funzionale, formati 80x60, 80x120, 100x120, 110x130); Reg. (CE) 1907/2006 (REACH); trattamento termico IPPC ISPM 15 (HT)
NO-EURO-PALLET EN 13429, EN 13430 (tabelle di conformità per unità funzionale, formati 80x60, 80x120, 100x120, 110x130); Reg. (CE) 1907/2006 (REACH); trattamento termico IPPC ISPM 15 (HT)
SHEET-01 EN 13428, EN 13430; Reg. (CE) 1907/2006 (REACH); Decisione 97/129/CE (codifica materiali)
GRIP-SHEET-GS120F Art. 5, parr. 4 e 5, Reg. (UE) 2025/40; EN 13430; Decisione 97/129/CE (codifica materiali); FSC-STD-40-004 V3-1 (Chain of Custody)
SC1 / SC4 EN 13428, EN 13430; Decisione 97/129/CE (codifica materiali); D.Lgs. 152/2006, art. 219, comma 5, e art. 226; Reg. (CE) 1907/2006 (REACH); Rapporto di prova ATICELCA n. 2513/2023 (livello di riciclabilità)
FILM-23-1 EN 13428, EN 13430; Reg. (CE) 1907/2006 (REACH); Decisione 97/129/CE — codifica materiale PE-LD (04)
CAP-01 EN 13428, EN 13430; Reg. (CE) 1907/2006 (REACH); Decisione 97/129/CE — codifica materiale PE-LD (04)
7. Organismo notificato
Non applicabile. La valutazione della conformità alle prescrizioni degli articoli da 5 a 12
effettuata, ai sensi dell’art. 38, secondo la sola procedura di cui all’Allegato VII — Modulo A, controllo interno della produzione: il Regolamento non prevede l’intervento di un organismo notificato per tali prescrizioni. La dichiarazione è pertanto resa in autovalutazione, sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante. Per alcuni componenti cartacei i fornitori si avvalgono di
certificazioni volontarie di parte terza (ad es. FSC Chain of Custody, rapporti di prova di
riciclabilità): tali certificazioni sono allegate a supporto della documentazione tecnica e non sono obbligatorie ai fini del PPWR.
8. Informazioni aggiuntive
Conservazione della documentazione. La documentazione tecnica redatta conformemente
all’Allegato VII (fascicoli tecnici dei singoli componenti, dichiarazioni dei fornitori, schede
tecniche e di sicurezza, certificazioni, rapporti di prova) e la presente dichiarazione di conformità UE sono conservate dal fabbricante, ai sensi dell’art. 15, par. 3, e dell’Allegato VII, punto 4, per cinque anni dalla data di immissione sul mercato per gli imballaggi monouso e per dieci anni per gli imballaggi riutilizzabili (pallet in legno).
Messa a disposizione delle autorità. A seguito di richiesta motivata di un’autorità nazionale, il fabbricante fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità, in forma elettronica e, su richiesta, in forma cartacea, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, in una o più lingue di facile comprensione per l’autorità (art. 15, par. 10). Regime linguistico. Ai sensi dell’art. 39, par. 2, la presente dichiarazione è stilata o tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato l’imballaggio è immesso o messo a disposizione.
Per le spedizioni verso altri Stati membri il fabbricante mette a disposizione la corrispondente versione linguistica. Aggiornamento continuo. La presente dichiarazione è un documento a contenuto dinamico, continuamente aggiornato ai sensi dell’art. 39, par.
2. Il fabbricante mantiene le procedure
necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al Regolamento e tiene conto delle modifiche di progettazione o delle caratteristiche dell’imballaggio, nonché delle modifiche delle norme e delle specifiche tecniche applicate; ove ritenga che la conformità possa essere compromessa, effettua una nuova valutazione a norma dell’art. 38 (art. 15, par. 4) Le integrazioni e gli aggiornamenti relativi ai singoli componenti sono gestiti a livello di fascicolo tecnico e recepiti nelle successive revisioni della presente dichiarazione, in particolare in occasione dell’introduzione di nuovi componenti, della sostituzione di fornitori e dell’entrata in applicazione delle prescrizioni progressive del Regolamento. Altri obblighi non coperti dalla presente dichiarazione. La presente dichiarazione attesta esclusivamente la conformità alle prescrizioni degli articoli da 5 a 12 del Regolamento, ai sensi dell’art. 39, par. 1. Restano impregiudicati gli ulteriori obblighi a carico dell’operatore economico, tra i quali
• la responsabilità estesa del produttore di cui all’art. 45 e l’iscrizione al registro nazionale dei produttori di cui all’art. 44, in ciascuno Stato membro nel cui territorio il fabbricante mette a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati, con i connessi obblighi di comunicazione dei dati;
• l’obbligo relativo agli imballaggi eccessivi di cui all’art. 24, che impone dal 1º gennaio 2030 una proporzione di spazio vuoto non superiore al 50 % per gli imballaggi per il trasporto;
• gli obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili di cui all’art. 26, relativi all’esistenza di un sistema di riutilizzo conforme all’Allegato VI, rilevanti per i pallet;
• gli obiettivi di riutilizzo di cui all’art. 29, che dal 1º gennaio 2030 impongono che almeno il 40 % degli imballaggi per il trasporto e degli imballaggi per la vendita usati per il trasporto — pallet, scatole e involucri di pallet compresi — sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
Riferimento interpretativo. Nella redazione della presente dichiarazione si è tenuto conto del documento di orientamento della Commissione europea sull’applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 (Comunicazione della Commissione C/2026/3084, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 giugno 2026, CELEX 52026XC03084), che costituisce documento interpretativo non vincolante.
Unità di Carico allestite anteriormente alla data di decorrenza. Le modalità attuative descritte al capitolo 4, con particolare riguardo agli elementi di identificazione previsti dall’art. 15, parr. 5 e 6, sono applicate agli imballaggi e ai prodotti imballati allestiti a decorrere dal 12 agosto 2026.
Per le Unità di Carico allestite anteriormente a tale data e ancora in giacenza, la cui configurazione non risulta modificabile se non mediante ricostituzione integrale dell’imballaggio, l’identificazione di cui all’art. 15, par. 5, è assicurata dagli elementi identificativi già apposti in fase di confezionamento, mentre le informazioni sul fabbricante di cui all’art. 15, par. 6, sono rese disponibili nel documento a corredo del prodotto imballato, secondo la modalità espressamente ammessa dalla medesima disposizione. Tali giacenze sono progressivamente esaurite e non sono oggetto di reintegro.
FIRMATO A NOME E PER CONTO DI
TUTO CHIMICA SNC DI GUGLIELMINI ARNALDO E C SNC
LUOGO Rossano Veneto DATA 31/07/2026
Arnalo Luigi Guglielmini
Socio
Allegato A —
Registro componenti e documentazione tecnica
Per ciascun componente è indicato chi è il fabbricante ai sensi del PPWR (art. 3, punto 13): quando è il fornitore, la presente dichiarazione recepisce la sua dichiarazione di conformità UE; quando è Della TUTO CHIMICA — ad esempio per le scatole realizzate su specifica — i dati del fornitore costituiscono la base della documentazione tecnica di supporto.
La colonna «Categoria» riporta la classificazione di cui all’art. 3 (V = imballaggio per la vendita, punto 5;
T = imballaggio per il trasporto, punto 7); la colonna «Tipologia» rileva ai fini dell’art. 11 e dei termini di conservazione della documentazione di cui all’art. 15, par. 3.
|
Codice
|
Descrizione
|
Materiale
|
Cat.
|
Tipologia
|
Fabbricante ai sensi PPWR
|
|
EURO-PALLET
|
Pallet EPAL Euro (EPAL1) 800x1200x144 mm - pool aperto
|
Legno + chiodi acciaio
|
T
|
Riutilizz.
|
European Pallet Association
|
|
EPAL-PALLET
|
Pallet legno 800x1200x144 mm –
(non EPAL)
|
Legno (tavole/blocchetti) + chiodi ferro
|
T
|
Riutilizz.
|
Tuto chimica
|
|
NO-EUROPALLET
|
Pallet legno altri formati (80x60, 100x120, 110x130)
|
Legno
(tavole/blocchetti) + chiodi ferro
|
T
|
Riutilizz.
|
Tuto chimica
|
|
SHEET-01
|
Falda /
interfalda base
|
Cartone/carta
|
T
|
Monouso
|
Tuto chimica
|
|
SC1
|
Scatola/astuccio in cartone accoppiato conondulato
240x160x300 mm (L x P x H)
|
Cartone accoppiato + inchiostri idrosolubili
|
V
|
Monouso
|
Tuto chimica
|
|
SC2
|
Scatola/astuccio in cartone accoppiatocon ondulato
— 200x300x270 mm (L x P x H)
|
Cartone accoppiato + inchiostri idrosolubili
|
V
|
Monouso
|
Tuto chimica
|
|
SC3
|
Scatola/astuccio in cartone accoppiatocon ondulato
— 310x400x320 mm (L x P x H)
|
Cartone accoppiato + inchiostri idrosolubili
|
V
|
Monouso
|
Tuto chimica
|
|
SC4
|
Scatola/astuccio in cartone accoppiatocon ondulato
— 300x300x380mm (L x P x H)
|
Cartone accoppiato + inchiostri idrosolubili
|
V
|
Monouso
|
Tuto chimica
|
|
FILM -23-1
|
Film estensibile prestirato LLDPE
23 µm
|
LLDPE
|
T
|
Monouso
|
Commercialcarta srl
|
|
CAP-01
|
Cappuccio di copertura in foglio LDPE
|
LDPE
|
T
|
Monouso
|
Commercialcarta srl
|
|
BUSTE-PLU
|
Buste in LDPE con bolle
|
LDPE
|
T
|
Monouso
|
Erisack srl
|
La documentazione tecnica relativa a ciascun componente — comprensiva delle dichiarazioni di conformità, delle certificazioni e delle informazioni rese dai fornitori ai sensi dell’art. 16 del Regolamento — è raccolta nel fascicolo tecnico redatto conformemente all’Allegato VII, conservato dal fabbricante secondo i termini indicati al capitolo 8 e messo a disposizione delle autorità nazionali su richiesta motivata, ai sensi dell’art. 15, par. 10.
Allegato B — Configurazioni di imballaggio effettivamente utilizzate
Elenco delle configurazioni di Unità di Carico effettivamente impiegate per le spedizioni, tutte composte esclusivamente da componenti registrati in Allegato A.
Il codice configurazione riportato in prima colonna corrisponde al codice gestito a sistema e indicato sui documenti di trasporto che accompagnano la spedizione.
Le configurazioni si differenziano per la tipologia di pallet impiegata e per gli elementi di sigillatura e contenimento aggiunti.
L’interfalda (SHEET-01 ), il film estensibile (FILM-23-1) sono sempre presenti in ogni configurazione su pallet;
Ciascuna Unità di Carico può contenere una o più tipologie di scatola tra quelle registrate in Allegato A, combinate secondo il contenuto della singola spedizione; l’enumerazione di tutte le combinazioni possibili non sarebbe pertanto né praticabile né significativa.
Il sistema gestionale aziendale registra, per ciascuna singola Unità di Carico, le tipologie di scatola effettivamente impiegate e le relative quantità: è pertanto sempre possibile identificare a posteriori, in corrispondenza di ogni UDC spedita, i singoli componenti che la costituiscono e la relativa documentazione tecnica.
L’ultima riga della tabella descrive la configurazione residuale priva di pallet, impiegata per le spedizioni di modesta entità a mezzo corriere.
|
Codice configurazione
|
Pallet
|
Interfalde
|
Scatole (una o più tipologie)
|
Sigillatura
|
|
1010101
|
EPAL – PALLET
|
SHEET-01
|
SC1/SC2/SC3/SC4
|
FILM 23-1
|
|
1010102
|
EURO-PALLET
|
SHEET-01
|
SC1/SC2/SC3/SC4
|
FILM 23-1
|
|
1010103
|
NO-EURO-PALLET
|
SHEET-01
|
SC1/SC2/SC3/SC4
|
FILM 23-1
|
|
0010101
|
NESSUNO
|
-
|
SC1/SC2/SC3/SC4
|
NASTRO ADESIVO
|
|
0000001
|
NESSUNO
|
-
|
SC1/SC2/SC3/SC4 CON BUSTE IN PLURIBALL
|
NASTRO ADESIVO
|
|
0000002
|
NESSUNO
|
-
|
BUSTE IN PE CON BUSTE IN PLURIBALL
|
NASTRO ADESIVO SE NECESSARIO
|